Home Emergenza Coronavirus Emiliano firma l’ordinanza: più restrizioni per la Puglia, vietati tutti gli assembramenti

Emiliano firma l’ordinanza: più restrizioni per la Puglia, vietati tutti gli assembramenti

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Firmata L’ORDINANZA già annunciata nella giornata di oggi e dopo che dalla sua pagina Facebook, il Presidente ha evidenziato come – i dati ottenuti fossero allarmanti per il crescente numero di contagi rilevati da giorni, i dati aggiornati ad oggi – ha sottolineato – relativi al flusso aggregato della Protezione civile rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100.000 abitanti, aumentati del 22% rispetto ai 7 giorni precedenti. Si tratta di una previsione drammatica che farebbe salire spaventosamente ricoveri e decessi. Assai problematica rischia di diventare  la gestione dei posti letto no-covid che continuano ad essere sacrificati per la necessaria devoluzione di posti letto alla rete covid. La capacità espansive della rete ospedaliera, sono ormai al massimo della loro estensione a causa della mancanza di personale. Sarà quindi indispensabile un maggiore supporto dei Medici di Medicina Generale e dei Dipartimenti di prevenzione per la assistenza domiciliare dei malati covid. Ieri notte abbiamo inviato al ministro Speranza una nota nella quale spieghiamo che la terza ondata è arrivata anche in Puglia e preannunciamo che stiamo superando tutti i parametri, soprattutto nelle province di Bari e Taranto: ma la crescita dell’epidemia è vorticosa e comincia a interessare anche altre province.

L’ordinanza

(Misure antiassembramento per l’intero territorio regionale)

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno
un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi
antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le
pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o
non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo
familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali;
b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei
centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di
assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie,
fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai
Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.

Art. 2
(Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o
bevande per l’intero territorio regionale)
1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni
festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di
bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione
degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.
Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti
soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle
identificate dal codice ATECO 56.3;
b) tutti gli esercizi devono esporre all’ingresso del locale un cartello che
riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente
nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida
vigenti;
c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e
bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e
nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la
consumazione di cibo e bevande;
d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con
consegna di alimenti e bevande a domicilio;
e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai
Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.

Art. 3
(Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto)
1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021:
a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata;
b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola
2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di
personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni
essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del
Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche,
espresse e motivate richieste e…anche in ragione dell’età
anagrafica”;
c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della
settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della
Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il
numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in
quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività
didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire
una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata.
Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una
implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea
erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve
avvenire con l’urgenza del caso.

Art. 4
(Sanzioni)
1) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza,
salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui
all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35

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