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Una missiva di Nuova Umanità al Prefetto: “Rischio illegittimità Delibere di Giunta per mancanza di quote rosa”

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Una missiva a firma dei consiglieri del Comune di Corato, Vito Bovino e Michele Bovino, eletti nelle liste civiche Nuova Umanità e Bovino Sindaco, è stata indirizzata al Prefetto di Bari, dott.ssa Bellomo, evidenziando il rischio di illegittimità delle delibere di Giunta per mancanza di quote rosa.

A seguito delle dimissioni dell’assessore alle politiche giovanili dottoressa Federica Buonsante, si fa presente che ad oggi il Sindaco del medesimo comune, Prof. Corrado Nicola De Benedittis, non ha provveduto alla nomina di un nuovo assessore andando a violare il comma 137 della legge 56/14 c.d. “Del Rio”, il quale prevede che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
Infatti con le dimissioni dell’assessore Buonsante la giunta comunale è composta da quattro assessori ed il Sindaco di genere maschile a fronte della presenza di solo due assessori di genere femminile.
Nel frattempo la giunta corale ha emanato varie delibere le quali possono essere dichiarate illegittime in caso di impugnativa.
A tal proposito il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato
che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Appare utile richiamare la sentenza n.1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, il quale nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr. Tar Calabria sentenze nn.2,3 e 4 del 2015).

Nel caso preso in considerazione dal Consiglio di Stato, a seguito delle dimissioni di un assessore di genere femminile, e non ancora sostituito, la giunta dell’ente in parola non rispetterebbe le quote di genere previste dal citato comma 137 della legge n.56/2014, e pertanto si chiedeva se gli atti approvati dall’organo esecutivo in siffatta composizione fossero legittimi. Come noto, la normativa citata dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.
In ordine alla validità degli atti posti in essere dalla giunta, giova richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, con parere del 19 gennaio 2015 n.93, il quale ha precisato che, per quanto concerne la validità delle deliberazioni adottate dalla giunta in caso di mancata osservanza della normativa in materia di quote di genere, vanno considerate due ipotesi. La prima è riferita ad un atto che sia stato adottato in pendenza di un ricorso avverso l’irregolare composizione dell’organo. In tal -caso, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione (T.A.R. Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2012, n.1). “Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi”. La seconda ipotesi attiene al caso in cui non siano stati proposti ricorsi in ordine alla asserita illegittimità della composizione dell’organo. In tal caso, “l’atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità”.
Tanto premesso, si fa presente, che l’intervento prefettizio richiesto dai consiglieri del comune in oggetto potrà esercitarsi nelle forme della moral suasion, poiché, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa. Amministrazione. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle competenti sedi“.

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