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ANDRIA – Elezioni Comunali, Regionali e Referendarie: voto domiciliare elettori affetti da gravi infermità

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Il Commissario Straordinario del Comune di Andria, ha disposto che gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nelle predetta dimora.

L’elettore interessato deve far pervenire al Commissario Straordinario, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia sino a lunedì 31 agosto 2020, una dichiarazione, in carta libera, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta autorizzazione sanitaria, indicando i dati di identità e di residenza (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico).

Nel caso in cui l’elettore dimora in una sede diversa dalla propria abitazione di residenza, indicare l’indirizzo dove l’elettore effettivamente dimora e dove sarà ammesso al voto.

Alla domanda deve allegare una copia della tessera elettorale e idonea certificazione sanitaria, con l’esatta formulazione normativa in oggetto indicata.

La certificazione sanitaria da allegare alla domanda deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (06 agosto 2020) che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, (gravissime infermità con prognosi continuativa di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero grave infermità con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettro medicali).

La certificazione medica deve essere rilasciata da funzionari medici i quali “non possono essere né candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati”.

 

 

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